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16/09/2026
Noticias
16/09/2026
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO: AVVISO MANUTENZIONE PROGRAMMATA / SERVICE ANNOUNCEMENT: SCHEDULED MAINTENANCE
16/09/2026 - Si avvisano gli utenti che i giorni 24 e 25 Ottobre 2026 potrebbe verificarsi la temporanea irraggiungibilità della piattaforma a causa di attività di aggiornamento infrastrutturali volte a migliorare le prestazioni di sistema.Ci scusiamo per il disagio.Please note that the platform may experience temporary disruptions on October 24 and 25, 2026, due to infrastructure updates designed to enhance system performance.We apologize for any inconvenience....
16/09/2026 - Si avvisano gli utenti che i giorni 24 e 25 Ottobre 2026 potrebbe verificarsi la temporanea irraggiungibilità della piattaforma a causa di attività di aggiornamento infrastrutturali volte a migliorare le prestazioni di sistema.Ci scusiamo per il disagio.Please note that the platform may experience temporary disruptions on October 24 and 25, 2026, due to infrastructure updates designed to enhance system performance.We apologize for any inconvenience....
Actualizaciones regulatorias
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IN SINTESI Con la sentenza n. 1364 del 14/10/2026, il TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, ha ribadito che l’affidamento diretto a una società mista è legittimo solo se il socio privato è scelto con gara a doppio oggetto. La gara deve avere ad oggetto, contestualmente, la quota societaria e il contratto che costituisce l’attività esclusiva della società (art. 17 d.lgs. 175/2016). La deroga alla gara successiva si giustifica solo se la selezione del socio coincide con l’intero oggetto dell’affidamento. Se il socio è scelto per una parte soltanto delle prestazioni, viene meno il presupposto della deroga. Le attività residue non possono essere affidate senza una nuova procedura competitiva. Società mista e in house: perché la deroga alla gara ha fondamenti diversi Il TAR Brescia chiarisce che la società mista va tenuta nettamente distinta dall’affidamento in house. I due mode...
IN SINTESI Con la sentenza n. 1364 del 14/10/2026, il TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, ha ribadito che l’affidamento diretto a una società mista è legittimo solo se il socio privato è scelto con gara a doppio oggetto. La gara deve avere ad oggetto, contestualmente, la quota societaria e il contratto che costituisce l’attività esclusiva della società (art. 17 d.lgs. 175/2016). La deroga alla gara successiva si giustifica solo se la selezione del socio coincide con l’intero oggetto dell’affidamento. Se il socio è scelto per una parte soltanto delle prestazioni, viene meno il presupposto della deroga. Le attività residue non possono essere affidate senza una nuova procedura competitiva. Società mista e in house: perché la deroga alla gara ha fondamenti diversi Il TAR Brescia chiarisce che la società mista va tenuta nettamente distinta dall’affidamento in house. I due mode...
Affordable Housing Act: l’Ance chiede risorse, semplificazioni e investimenti per...
IN SINTESI L’Affordable Housing Act è la proposta di regolamento europeo presentata dalla Commissione il 9 settembre 2026 per dare un quadro comune alla crisi abitativa. Nell’audizione al Senato del 14 ottobre 2026 il Presidente Ance Antonio Ciucci ha sostenuto che le sole regole non bastano. Servono risorse pluriennali, semplificazioni e investimenti pubblici e privati per aumentare l’offerta di alloggi accessibili. L’Ance propone una “ZES Casa” per le aree a maggiore tensione abitativa, una cedolare secca al 5% sugli affitti a canone calmierato e un accesso prioritario ai fondi europei. Il testo è ancora all’esame di Parlamento europeo e Consiglio. Cosa prevede l’Affordable Housing Act Un quadro comune senza divieti generalizzati La Commissione europea ha presentato la proposta il 9 settembre 2026 per sostenere Stati membri e città nelle aree con maggiori problemi di...
IN SINTESI L’Affordable Housing Act è la proposta di regolamento europeo presentata dalla Commissione il 9 settembre 2026 per dare un quadro comune alla crisi abitativa. Nell’audizione al Senato del 14 ottobre 2026 il Presidente Ance Antonio Ciucci ha sostenuto che le sole regole non bastano. Servono risorse pluriennali, semplificazioni e investimenti pubblici e privati per aumentare l’offerta di alloggi accessibili. L’Ance propone una “ZES Casa” per le aree a maggiore tensione abitativa, una cedolare secca al 5% sugli affitti a canone calmierato e un accesso prioritario ai fondi europei. Il testo è ancora all’esame di Parlamento europeo e Consiglio. Cosa prevede l’Affordable Housing Act Un quadro comune senza divieti generalizzati La Commissione europea ha presentato la proposta il 9 settembre 2026 per sostenere Stati membri e città nelle aree con maggiori problemi di...
Trust e intestazioni fiduciarie rientrano nella dichiarazione patrimoniale: la nuova...
IN SINTESI Con la delibera n. 387 del 2026, ANAC chiarisce che trust e intestazioni fiduciarie rientrano nella dichiarazione patrimoniale prevista dall’art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013 per i titolari di cariche politiche. Il trust va dichiarato quando il disponente conserva controllo o conoscenza del patrimonio e della sua gestione. Resta fuori solo se il disponente non ne ha alcuna conoscenza. Le intestazioni fiduciarie vanno sempre dichiarate, indicando beni, natura del diritto e, per le società, numero di quote e denominazione. Il nuovo orientamento supera la determinazione ANAC n. 241/2017 e le FAQ precedenti dalla sua entrata in vigore, prevista il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Cosa stabilisce la delibera ANAC 387/2026 sulla dichiarazione patrimoniale La delibera n. 387 del 2026 è un intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione...
IN SINTESI Con la delibera n. 387 del 2026, ANAC chiarisce che trust e intestazioni fiduciarie rientrano nella dichiarazione patrimoniale prevista dall’art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013 per i titolari di cariche politiche. Il trust va dichiarato quando il disponente conserva controllo o conoscenza del patrimonio e della sua gestione. Resta fuori solo se il disponente non ne ha alcuna conoscenza. Le intestazioni fiduciarie vanno sempre dichiarate, indicando beni, natura del diritto e, per le società, numero di quote e denominazione. Il nuovo orientamento supera la determinazione ANAC n. 241/2017 e le FAQ precedenti dalla sua entrata in vigore, prevista il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Cosa stabilisce la delibera ANAC 387/2026 sulla dichiarazione patrimoniale La delibera n. 387 del 2026 è un intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione...
Fornitura con o senza posa in opera: conta la natura delle prestazioni, non il nome...
IN SINTESI La distinzione tra fornitura con o senza posa in opera dipende dalla natura delle prestazioni dovute dall’appaltatore, non dall’etichetta scelta dalla stazione appaltante. Con la sentenza n. 7506 del 13/10/2026, la Sez. V del Consiglio di Stato ribadisce che la fornitura senza posa in opera comporta una prestazione semplice, che si esaurisce nella consegna del bene. La fornitura con posa in opera è invece un contratto misto, in cui il fornitore cede il bene e assume anche obbligazioni di manodopera per inserirlo nell’organizzazione dell’amministrazione. Prestazioni accessorie e successive alla consegna non trasformano, di per sé, la fornitura in un contratto con posa in opera. La distinzione tra fornitura con o senza posa in opera Il criterio di distinzione è sostanziale. Il Collegio richiama la giurisprudenza costante: conta la natura delle prestazioni che l’appa...
IN SINTESI La distinzione tra fornitura con o senza posa in opera dipende dalla natura delle prestazioni dovute dall’appaltatore, non dall’etichetta scelta dalla stazione appaltante. Con la sentenza n. 7506 del 13/10/2026, la Sez. V del Consiglio di Stato ribadisce che la fornitura senza posa in opera comporta una prestazione semplice, che si esaurisce nella consegna del bene. La fornitura con posa in opera è invece un contratto misto, in cui il fornitore cede il bene e assume anche obbligazioni di manodopera per inserirlo nell’organizzazione dell’amministrazione. Prestazioni accessorie e successive alla consegna non trasformano, di per sé, la fornitura in un contratto con posa in opera. La distinzione tra fornitura con o senza posa in opera Il criterio di distinzione è sostanziale. Il Collegio richiama la giurisprudenza costante: conta la natura delle prestazioni che l’appa...
Oscuramento offerta tecnica: il segreto commerciale va provato, non dichiarato
IN SINTESI Con la sentenza n. 7315/2026 (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, pubblicata il 5 ottobre 2026), i giudici hanno chiarito che l’oscuramento dell’offerta tecnica è legittimo solo se l’operatore dimostra in modo specifico l’esistenza di un segreto tecnico o commerciale. Una dichiarazione generica, che invoca la riservatezza su intere relazioni, non è sufficiente. Il concorrente che ha un interesse difensivo concreto può ottenere l’accesso integrale, e il giudice decide in modo pienamente sostitutivo sul bilanciamento. Se l’interesse ad accedere nasce dopo la comunicazione dell’aggiudicazione, resta ammessa una nuova istanza ex artt. 22 ss. della legge 241/1990, con ricorso secondo l’art. 116 c.p.a. Il caso: oscuramento dell’offerta e accesso difensivo La vicenda riguarda una gara per servizi di supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico al RUP, ban...
IN SINTESI Con la sentenza n. 7315/2026 (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, pubblicata il 5 ottobre 2026), i giudici hanno chiarito che l’oscuramento dell’offerta tecnica è legittimo solo se l’operatore dimostra in modo specifico l’esistenza di un segreto tecnico o commerciale. Una dichiarazione generica, che invoca la riservatezza su intere relazioni, non è sufficiente. Il concorrente che ha un interesse difensivo concreto può ottenere l’accesso integrale, e il giudice decide in modo pienamente sostitutivo sul bilanciamento. Se l’interesse ad accedere nasce dopo la comunicazione dell’aggiudicazione, resta ammessa una nuova istanza ex artt. 22 ss. della legge 241/1990, con ricorso secondo l’art. 116 c.p.a. Il caso: oscuramento dell’offerta e accesso difensivo La vicenda riguarda una gara per servizi di supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico al RUP, ban...
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IN SINTESI L’avvalimento simulato è un contratto che, pur prevedendo formalmente la messa a disposizione di requisiti e risorse, nasconde in realtà una normale operazione di fornitura. Con la sentenza n. 7462 del 12 ottobre 2026, la Sezione V del Consiglio di Stato afferma che un contratto di questo tipo non produce effetti e non prova il possesso dei requisiti di qualificazione. La stazione appaltante, terzo rispetto alle parti, può e deve far valere la simulazione. Nel caso esaminato l’aggiudicazione è stata annullata. Per i RUP il messaggio è operativo: i controlli devono guardare alla sostanza del rapporto tra ausiliaria e concorrente, non solo al testo del contratto. Il caso: avvalimento e fornitura di autobus La controversia riguarda una gara per la fornitura di autobus. Il concorrente aggiudicatario (indicato nella sentenza come XXX) ha dimostrato i requisiti di qualifica...
IN SINTESI L’avvalimento simulato è un contratto che, pur prevedendo formalmente la messa a disposizione di requisiti e risorse, nasconde in realtà una normale operazione di fornitura. Con la sentenza n. 7462 del 12 ottobre 2026, la Sezione V del Consiglio di Stato afferma che un contratto di questo tipo non produce effetti e non prova il possesso dei requisiti di qualificazione. La stazione appaltante, terzo rispetto alle parti, può e deve far valere la simulazione. Nel caso esaminato l’aggiudicazione è stata annullata. Per i RUP il messaggio è operativo: i controlli devono guardare alla sostanza del rapporto tra ausiliaria e concorrente, non solo al testo del contratto. Il caso: avvalimento e fornitura di autobus La controversia riguarda una gara per la fornitura di autobus. Il concorrente aggiudicatario (indicato nella sentenza come XXX) ha dimostrato i requisiti di qualifica...
Focus – Affidamenti diretti sotto i 40.000 euro e risoluzione del contratto:...
1. Il contesto normativo e la semplificazione degli affidamenti diretti Nel quadro del D.Lgs. n. 36/2023, gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro beneficiano di un regime procedimentale fortemente semplificato. Le Stazioni Appaltanti hanno la facoltà di disporre l’affidamento confidando sulle autodichiarazioni fornite dall’operatore economico in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, differendo i controlli a una fase successiva. Tuttavia, qualora in sede di verifica ex post emerga l’insussistenza dei requisiti dichiarati, il legislatore ha previsto sanzioni incisive. L’art. 52, comma 2, del Codice impone infatti conseguenze rigorose, culminanti nella risoluzione del contratto. Il nodo interpretativo sorge quando l’irregolarità riscontrata non rientra tra le cause di esclusione automatica, ma tra quelle a valutazi...
1. Il contesto normativo e la semplificazione degli affidamenti diretti Nel quadro del D.Lgs. n. 36/2023, gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro beneficiano di un regime procedimentale fortemente semplificato. Le Stazioni Appaltanti hanno la facoltà di disporre l’affidamento confidando sulle autodichiarazioni fornite dall’operatore economico in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, differendo i controlli a una fase successiva. Tuttavia, qualora in sede di verifica ex post emerga l’insussistenza dei requisiti dichiarati, il legislatore ha previsto sanzioni incisive. L’art. 52, comma 2, del Codice impone infatti conseguenze rigorose, culminanti nella risoluzione del contratto. Il nodo interpretativo sorge quando l’irregolarità riscontrata non rientra tra le cause di esclusione automatica, ma tra quelle a valutazi...
Impugnazione proroga tecnica appalto: ogni proroga è un atto autonomo, anche dopo...
IN SINTESI L’impugnazione della proroga tecnica nell’appalto è ammissibile anche se l’operatore economico non ha contestato le proroghe precedenti. Con la sentenza n. 7023/2026, pubblicata il 23 settembre 2026, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato ha affermato che ogni proroga è un provvedimento autonomo, adottato con istruttoria propria. L’acquiescenza alle proroghe passate non rende quindi inammissibile il ricorso contro l’ultima. La proroga tecnica ha natura autoritativa e la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. La causa è stata rinviata al TAR per l’esame dei motivi di merito. Il caso: otto proroghe di un servizio di igiene urbana La vicenda riguarda l’appalto del servizio di igiene urbana di un Comune, affidato a una società di settore. Il contratto, iniziato nel 2017, è scaduto nel 2022. Dopo la scadenza l’amministrazione ha disposto una prima pr...
IN SINTESI L’impugnazione della proroga tecnica nell’appalto è ammissibile anche se l’operatore economico non ha contestato le proroghe precedenti. Con la sentenza n. 7023/2026, pubblicata il 23 settembre 2026, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato ha affermato che ogni proroga è un provvedimento autonomo, adottato con istruttoria propria. L’acquiescenza alle proroghe passate non rende quindi inammissibile il ricorso contro l’ultima. La proroga tecnica ha natura autoritativa e la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. La causa è stata rinviata al TAR per l’esame dei motivi di merito. Il caso: otto proroghe di un servizio di igiene urbana La vicenda riguarda l’appalto del servizio di igiene urbana di un Comune, affidato a una società di settore. Il contratto, iniziato nel 2017, è scaduto nel 2022. Dopo la scadenza l’amministrazione ha disposto una prima pr...
Contratti attivi e concessione di beni pubblici: la gara resta soggetta ai principi...
IN SINTESI La concessione onerosa di un bene pubblico è un contratto attivo e non soggiace all’integrale disciplina del d.lgs. 36/2023. Questa esclusione non rende la procedura libera da vincoli. Per il TAR Lazio, Roma, Sez. V Quater, n. 15863 del 09/10/2026, la gara resta soggetta ai principi dell’azione amministrativa richiamati dall’art. 13, comma 5, del Codice, in particolare accesso al mercato, concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità. Se l’avviso non specifica i criteri, il solo punteggio numerico non basta e serve una motivazione che renda comprensibile la valutazione della commissione. Contratti attivi e concessione di bene pubblico: cosa esclude il Codice Il TAR Lazio ha affrontato il caso di una procedura per la concessione onerosa di un bene pubblico. La concessione genera un’entrata per l’amministrazione, quindi...
IN SINTESI La concessione onerosa di un bene pubblico è un contratto attivo e non soggiace all’integrale disciplina del d.lgs. 36/2023. Questa esclusione non rende la procedura libera da vincoli. Per il TAR Lazio, Roma, Sez. V Quater, n. 15863 del 09/10/2026, la gara resta soggetta ai principi dell’azione amministrativa richiamati dall’art. 13, comma 5, del Codice, in particolare accesso al mercato, concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità. Se l’avviso non specifica i criteri, il solo punteggio numerico non basta e serve una motivazione che renda comprensibile la valutazione della commissione. Contratti attivi e concessione di bene pubblico: cosa esclude il Codice Il TAR Lazio ha affrontato il caso di una procedura per la concessione onerosa di un bene pubblico. La concessione genera un’entrata per l’amministrazione, quindi...
Principio del risultato e unico concorrente: l’offerta deve essere sostenibile
IN SINTESI Il principio del risultato non obbliga la stazione appaltante ad aggiudicare una concessione all’unico concorrente rimasto in gara. Secondo il TAR Veneto (Sez. I, 08/10/2026, n. 1929), i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato non impongono l’affidamento quando l’affidabilità economica dell’offerta non è stata adeguatamente dimostrata. La presenza di un solo concorrente non attenua la necessità di verificarne la sostenibilità: il risultato da proteggere è la corretta esecuzione concreta del servizio. L’estromissione della prima classificata non crea per la seconda un diritto automatico all’affidamento. L’offerta della seconda va comunque verificata e, se la verifica fallisce, la gara può essere dichiarata deserta. Il caso: esclusa la prima classificata, la seconda non ottiene l’affidamento Il TAR Veneto ha deciso su una procedura...
IN SINTESI Il principio del risultato non obbliga la stazione appaltante ad aggiudicare una concessione all’unico concorrente rimasto in gara. Secondo il TAR Veneto (Sez. I, 08/10/2026, n. 1929), i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato non impongono l’affidamento quando l’affidabilità economica dell’offerta non è stata adeguatamente dimostrata. La presenza di un solo concorrente non attenua la necessità di verificarne la sostenibilità: il risultato da proteggere è la corretta esecuzione concreta del servizio. L’estromissione della prima classificata non crea per la seconda un diritto automatico all’affidamento. L’offerta della seconda va comunque verificata e, se la verifica fallisce, la gara può essere dichiarata deserta. Il caso: esclusa la prima classificata, la seconda non ottiene l’affidamento Il TAR Veneto ha deciso su una procedura...
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IN SINTESI Con la sentenza n. 6126/2026, pubblicata il 28 luglio 2026, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, chiarisce che le migliorie dell’offerta tecnica sono legittime quando rendono il progetto più rispondente alle esigenze della stazione appaltante senza alterarne i caratteri essenziali. La valutazione spetta alla commissione e il giudice può censurarla solo in presenza di manifesta illogicità. Il Collegio ribadisce inoltre che indicare un “nuovo prezzo” dove il disciplinare lo vieta costituisce una dichiarazione negoziale, non un errore materiale, e giustifica l’esclusione. Il caso: gara di lavori da oltre 135 milioni di euro La procedura riguardava la costruzione di un tratto stradale con viadotti e gallerie, per un importo di oltre 135 milioni di euro, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il raggruppamento se...
IN SINTESI Con la sentenza n. 6126/2026, pubblicata il 28 luglio 2026, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, chiarisce che le migliorie dell’offerta tecnica sono legittime quando rendono il progetto più rispondente alle esigenze della stazione appaltante senza alterarne i caratteri essenziali. La valutazione spetta alla commissione e il giudice può censurarla solo in presenza di manifesta illogicità. Il Collegio ribadisce inoltre che indicare un “nuovo prezzo” dove il disciplinare lo vieta costituisce una dichiarazione negoziale, non un errore materiale, e giustifica l’esclusione. Il caso: gara di lavori da oltre 135 milioni di euro La procedura riguardava la costruzione di un tratto stradale con viadotti e gallerie, per un importo di oltre 135 milioni di euro, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il raggruppamento se...
Inconferibilità art. 110 Tuel: chi ha lavorato per un ufficio comunale non può...
IN SINTESI Il professionista che ha svolto attività regolate, finanziate o retribuite da un Comune non può ricevere, prima del decorso del periodo di raffreddamento, un incarico ex art. 110, c. 1 del Tuel presso lo stesso ufficio. Lo ha affermato l’ANAC nella delibera n. 371 del 2026, riferita a un professionista che aveva aggiornato il Piano Comunale di Protezione Civile e poi era stato nominato Responsabile dell’area tecnica. Se l’incarico comporta l’esercizio esclusivo di competenze di amministrazione e gestione, rientra tra gli incarichi dirigenziali esterni. In quel caso si applica l’art. 4, c. 1, lett. c) del d.lgs. 39/2013 e l’incarico è inconferibile. L’inconferibilità dell’incarico ex art. 110 Tuel dopo un’attività professionale per lo stesso ufficio L’art. 4 del d.lgs. 39/2013 impedisce di affidare incarichi diri...
IN SINTESI Il professionista che ha svolto attività regolate, finanziate o retribuite da un Comune non può ricevere, prima del decorso del periodo di raffreddamento, un incarico ex art. 110, c. 1 del Tuel presso lo stesso ufficio. Lo ha affermato l’ANAC nella delibera n. 371 del 2026, riferita a un professionista che aveva aggiornato il Piano Comunale di Protezione Civile e poi era stato nominato Responsabile dell’area tecnica. Se l’incarico comporta l’esercizio esclusivo di competenze di amministrazione e gestione, rientra tra gli incarichi dirigenziali esterni. In quel caso si applica l’art. 4, c. 1, lett. c) del d.lgs. 39/2013 e l’incarico è inconferibile. L’inconferibilità dell’incarico ex art. 110 Tuel dopo un’attività professionale per lo stesso ufficio L’art. 4 del d.lgs. 39/2013 impedisce di affidare incarichi diri...